Art. 37.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

      1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
      2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro cinque giorni dal deposito di cui al comma 1.
      3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tale fine, l'avvocato difensore può indicare nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.